x) Rateizzazione degli importi
Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi.
Riferimenti normativi
Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi.
Documenti
Rateizzazione degli importi
Su richiesta dell’interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione
degli importi derivanti da avvisi di accertamento sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente (Legge 160/2019, commi 796 e seguenti).
degli importi derivanti da avvisi di accertamento sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente (Legge 160/2019, commi 796 e seguenti).
Al verificarsi di uno dei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore
rateizzazione rispetto a quanto già previsto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:
a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
b) contribuenti che si trovano in comprovate condizioni economiche disagiate;
c) qualora l’importo dovuto calcolato sull’intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.
Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la
scadenza dell’ultima rata per l’anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati
dall’ufficio tributi in relazione all’entità dell’importo dovuto.
rateizzazione rispetto a quanto già previsto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:
a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
b) contribuenti che si trovano in comprovate condizioni economiche disagiate;
c) qualora l’importo dovuto calcolato sull’intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.
Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la
scadenza dell’ultima rata per l’anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati
dall’ufficio tributi in relazione all’entità dell’importo dovuto.
Ultimo aggiornamento pagina: 27/03/2024 14:03:26