Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione
Le utenze sono divise in domestiche e non domestiche: le prime sono legate oltre che ai metri quadri anche al numero di occupanti, le seconde sono legate oltre che ai metri quadri anche al tipo di attività.
La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree. L’obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.