A seguito di violazione che comporta la decurtazione di punti è fatto obbligo al proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S., di comunicare ENTRO 60 GIORNI dalla notifica del verbale i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione.
L'omissione della comunicazione dei dati del conducente senza giustificato e documentato motivo, o la mancata identificazione di questi, comporterà l'applicazione a carico del proprietario del veicolo della sanzione prevista dall'art. 126 bis co. 2 del C.d.S.