Somministrazione Alimenti e Bevande
SCIA somministrazione alimenti e bevande
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Chiunque intenda avviare, trasferire o cessare un’attività di somministrazione alimenti e bevande nel Comune di Valenza.
Descrizione
Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita con il consumo sul posto di alimenti e bevande, con apposito servizio assistito, nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, hanno facoltà anche di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività di somministrazione.
Ai sensi del D.P.G.R. 3/3/2008 n. 2/R gli esercizi di somministrazione si distinguono in:
• esercizi di tipologia 1 – bar tavola fredda con somministrazione di alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e riscaldamento (caffè, panini, toast, brioches surgelate e dorate, ecc.).
• esercizi di tipologia 2 – bar con somministrazione di: prodotti di gastronomia preparati in esercizi autorizzati ed eventualmente riscaldati, piatti semplici (macedonie, insalate, salumi, formaggi ecc), kebab, hot dog, patatine fritte, crepes.
• esercizi di tipologia 3 – bar tavola calda e/o piccola ristorazione.
• esercizi di tipologia 4 – ristorazione tradizionale.
Il S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) è competente a ricevere la S.C.I.A. unica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 bis, comma 2 della L.241/90:
• per l’apertura e/o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi art. 9 della L.R. 38/2006;
• per l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale ai sensi art. 11 della L.R. 38/2006;
• per il subingresso nelle attività già esistenti ai sensi art. 13 della L.R. 38/2006;
• per le attività di somministrazione annesse ad altre attività principali previste dall’art. 8 comma 6 della L.R. 38/2006 (sale giochi, discoteche, aree di servizio, al domicilio del consumatore, mense aziendali, in scuole, ospedali, case di riposo, cinema, musei, complessi sportivi ecc.);
• per l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 38/2006.
Ai sensi del D.P.G.R. 3/3/2008 n. 2/R gli esercizi di somministrazione si distinguono in:
• esercizi di tipologia 1 – bar tavola fredda con somministrazione di alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e riscaldamento (caffè, panini, toast, brioches surgelate e dorate, ecc.).
• esercizi di tipologia 2 – bar con somministrazione di: prodotti di gastronomia preparati in esercizi autorizzati ed eventualmente riscaldati, piatti semplici (macedonie, insalate, salumi, formaggi ecc), kebab, hot dog, patatine fritte, crepes.
• esercizi di tipologia 3 – bar tavola calda e/o piccola ristorazione.
• esercizi di tipologia 4 – ristorazione tradizionale.
Il S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) è competente a ricevere la S.C.I.A. unica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 bis, comma 2 della L.241/90:
• per l’apertura e/o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi art. 9 della L.R. 38/2006;
• per l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale ai sensi art. 11 della L.R. 38/2006;
• per il subingresso nelle attività già esistenti ai sensi art. 13 della L.R. 38/2006;
• per le attività di somministrazione annesse ad altre attività principali previste dall’art. 8 comma 6 della L.R. 38/2006 (sale giochi, discoteche, aree di servizio, al domicilio del consumatore, mense aziendali, in scuole, ospedali, case di riposo, cinema, musei, complessi sportivi ecc.);
• per l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 38/2006.
Normativa principale di riferimento:
• D.M. 17/12/1992 n. 564 “regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”
• Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”
• D.G.R. n. 85-13268 del 8/2/2010 “L.R. 38/2006 art. 8 – indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei criteri per l’insediamento delle attività. Prima applicazione”
• D.P.G.R. 3/3/2008 n. 2/R Regolamento regionale recante “Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale”
• D.Lgs. 26/3/2010 n. 59 “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
• Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”
• D.G.R. n. 85-13268 del 8/2/2010 “L.R. 38/2006 art. 8 – indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei criteri per l’insediamento delle attività. Prima applicazione”
• D.P.G.R. 3/3/2008 n. 2/R Regolamento regionale recante “Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale”
• D.Lgs. 26/3/2010 n. 59 “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
Come fare
Occorre presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Valenza la relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), utilizzando il portale Cportal Valenza (previa iscrizione con Spid o Carta d'identità elettronica) e la modulistica apposita ivi presente, nella seguente sezione specifica:
https://www.valenza.cportal.it/Sportello/starch-cportal/crea-pratica/suap/procedimento/82/SUAP_82/ISC/1
I titolari di tali attività hanno l’obbligo di presentare anche la Notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 del regolamento CE 852/2004, che il SUAP provvederà a trasmettere all’ASL AL Sede di Casale Monferrato (AL) per la registrazione e le verifiche di competenza.
Cosa serve
Per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, è necessario (oltre alla maggiore età e all’assolvimento degli obblighi scolastici), essere in possesso dei requisiti morali e professionali.
I requisiti morali sono quelli previsti dagli artt. 11,92 e 131 TULPS e dall’art. 71 commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 147/2012 (inesistenza di condanne penali per reati ostativi all’attività), e devono essere posseduti dal titolare (se impresa individuale) o dal legale rappresentante e da altri soci (se trattasi di società), nonché dal delegato alla somministrazione.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero in alternativa da eventuale persona preposta all’attività di somministrazione (consultare altresì la nota informativa relativa ai corsi di aggiornamento triennali).
I requisiti professionali sono quelli previsti dall’art. 71 comma 6 e 6 bis del D.lgs 59/2010 e successive circolari esplicative, come stabilito dall’art. 5 della L.R. 38/2006:
• Essere stato iscritto nel REC per la somministrazione di alimenti e bevande della C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 2 della L. 287/91 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti morali;
• Essere stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12 comma 2 del D.M. n. 375/1988 in attuazione L. 426/1971 (disciplina del commercio);
• Avere superato l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande o di vendita alimentari, presso la Camera di Commercio;
• Aver frequentato un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana;
• Essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
• Aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
• Aver prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di: dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, socio lavoratore o coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore), comprovata dall’iscrizione all’INPS.
L’attività di somministrazione deve essere svolta nel rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di inquinamento acustico e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali (D.M. 564/92).
A far data dal 08/02/2010 l’esercizio dell’attività è inoltre soggetto al rispetto dei criteri regionali di cui all’art. 8, commi 1,2,3 e 4 della L.R. 38/2006, adottati con D.G.R. 85- 13268 in data 08/02/2010.
Contestualmente alla S.C.I.A. per l’inizio dell’attività, dovrà essere presentata la Notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 Reg. CE n. 852/2004 (come previsto dalla D.G.R. 02/10/2017 n. 28-5718 e dalla D.D. 30/10/2017 n. 673) .
La notifica verrà poi trasmessa all’ASL AL competente per territorio, per l’attività di vigilanza.
I requisiti morali sono quelli previsti dagli artt. 11,92 e 131 TULPS e dall’art. 71 commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 147/2012 (inesistenza di condanne penali per reati ostativi all’attività), e devono essere posseduti dal titolare (se impresa individuale) o dal legale rappresentante e da altri soci (se trattasi di società), nonché dal delegato alla somministrazione.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero in alternativa da eventuale persona preposta all’attività di somministrazione (consultare altresì la nota informativa relativa ai corsi di aggiornamento triennali).
I requisiti professionali sono quelli previsti dall’art. 71 comma 6 e 6 bis del D.lgs 59/2010 e successive circolari esplicative, come stabilito dall’art. 5 della L.R. 38/2006:
• Essere stato iscritto nel REC per la somministrazione di alimenti e bevande della C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 2 della L. 287/91 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti morali;
• Essere stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12 comma 2 del D.M. n. 375/1988 in attuazione L. 426/1971 (disciplina del commercio);
• Avere superato l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande o di vendita alimentari, presso la Camera di Commercio;
• Aver frequentato un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana;
• Essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
• Aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
• Aver prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di: dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, socio lavoratore o coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore), comprovata dall’iscrizione all’INPS.
L’attività di somministrazione deve essere svolta nel rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di inquinamento acustico e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali (D.M. 564/92).
A far data dal 08/02/2010 l’esercizio dell’attività è inoltre soggetto al rispetto dei criteri regionali di cui all’art. 8, commi 1,2,3 e 4 della L.R. 38/2006, adottati con D.G.R. 85- 13268 in data 08/02/2010.
Contestualmente alla S.C.I.A. per l’inizio dell’attività, dovrà essere presentata la Notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 Reg. CE n. 852/2004 (come previsto dalla D.G.R. 02/10/2017 n. 28-5718 e dalla D.D. 30/10/2017 n. 673) .
La notifica verrà poi trasmessa all’ASL AL competente per territorio, per l’attività di vigilanza.
Cosa si ottiene
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione corretta di inizio attività al Comune di Valenza ai sensi dell'art. 19 c. 1 e 2 della L. 241 del 1990 e s.m.i.
Tempi e scadenze
Il Comune ha 60 giorni di tempo per svolgere l'istruttoria del procedimento in oggetto.
Accedi al servizio
Portale presentazione telematica pratiche SUAP - accesso libero per la sola consultazione - accesso con SPID / CIE / CNS per la presentazione
Accedi al servizio online (Apre il link in una nuova scheda)Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 15/10/2024 09:30:31
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