Il D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. SCIA 2) ha modificato e in parte abrogato l’articolo 110 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (che prevedeva l’autorizzazione ex art. 57 del T.U.L.P.S.).
La nuova previsione normativa prevede che le installazioni siano soggette a comunicazione al S.U.A.P. competente per territorio, corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37
Restano comunque ferme le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico e relativo regolamento, nonché il rispetto del codice della strada.
La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale.