Per esercizio di vicinato si intendono tutti gli esercizi aventi una superficie di vendita non superiore ai 150 mq per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (è il caso dei Comuni associati) ovvero con superficie non superiore ai 250 mq per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (è il caso del Comune di Valenza).
Per vendita al dettaglio s’intende la vendita effettuata nei confronti del consumatore finale e quindi si contrappone alla vendita all’ingrosso.
Per superficie di vendita si deve intendere tutta l’area destinata a tale scopo compresa quella occupata da banchi, scaffali e simili. Non rientrano in tale superficie magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’apertura di un esercizio di vicinato è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente.
Anche l’apertura di un esercizio di vicinato collocato all’interno di un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, fatta salva l'effettiva disponibilità dei locali nel centro commerciale.
In caso di apertura di un esercizio di vicinato congiuntamente con attività di commercio all’ingrosso, a condizione che l’intera superficie di vendita delle due attività svolte nello stesso locale non superi i limiti previsti per l’esercizio di vicinato, l’interessato presenta contestualmente alla SCIA, la comunicazione per l’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso.
Nel caso di subentro in un’attività commerciale, il subentrante, sia a titolo definitivo (per acquisto d’azienda) che in gestione (per affitto d’azienda) deve presentare una Segnalazione certificata di subingresso, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’atto giustificativo del subingresso. Il cedente, sia nel caso di vendita che di affitto, deve presentare una Comunicazione di Cessazione dell’attività, entro 60 giorni dalla data dell’atto di alienazione.