Descrizione
Si informa che l’art. 126 del TULPS condizionava l’esercizio dell’attività di commercio di cose antiche o usate a dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza. L’abrogazione di detto articolo ad opera dell’art. 6 del D.Lgs. 222/2016 (c.d. SCIA 2), ha legittimato l’avvio dell’attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore.
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere 2 marzo 2018, n. 15 reso al Ministero dell'Interno, ha chiarito che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS debba considerarsi circoscritta a detto articolo, senza riverbero alcuno al successivo art. 128 del TULPS che prescrive in capo agli operatori del settore l’obbligo di tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente.
Pertanto viene confermata la piena vigenza dell’art. 128 del TULPS e quindi l'obbligo per il commerciante di tenuta del “Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi”, ove devono essere annotate le relative transazioni con indicazione delle generalità di coloro con i quali vengono svolte le operazioni di acquisto e di vendita.
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere 2 marzo 2018, n. 15 reso al Ministero dell'Interno, ha chiarito che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS debba considerarsi circoscritta a detto articolo, senza riverbero alcuno al successivo art. 128 del TULPS che prescrive in capo agli operatori del settore l’obbligo di tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente.
Pertanto viene confermata la piena vigenza dell’art. 128 del TULPS e quindi l'obbligo per il commerciante di tenuta del “Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi”, ove devono essere annotate le relative transazioni con indicazione delle generalità di coloro con i quali vengono svolte le operazioni di acquisto e di vendita.
Per informazioni contattare l'Ufficio Polizia Amministrativa
https://comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/uffici/polizia-locale-ufficio-polizia-amministrativa-4057-1-10fbf5cd1316ba52dba385022ba4771cA cura di
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Ultimo aggiornamento pagina: 17/09/2024 15:27:22